Lo
Statuto Sociale
Indice

ART.
1 – Denominazione e Sede
E’
costituita con sede in Roma, l’Associazione Sportiva
Dilettantistica denominata:
-
“Amici della Natura – ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA”, di
seguito la “Associazione”.
ART.
2 - Scopi e Durata
L’Associazione
è un ente di diritto privato apartitico, apolitico,
aconfessionale e
senza fini di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento delle
proprie attività ai principi di democraticità
della
struttura, di
pari opportunità nell’accesso alle cariche
elettive, di
gratuità
delle cariche associative e ha per scopo:
-
la
promozione, la
diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, del
podismo intesa come strumento di sviluppo e di formazione della
personalità dell’individuo umano;
-
Promuovere
le
attività culturali e la conoscenza delle tradizioni,tese a
valorizzare e a custodire il patrimonio storico,naturalistico e
ambientale;
-
l’organizzazione
di
attività sportive e ricreative volte anche a valorizzare e a
promuovere il territorio e il paesaggio;
-
l’acquisizione,
gestione, e locazione di strutture e attrezzature idonee alla pratica
del podismo;
-
la
partecipazione,
attraverso i propri atleti e tecnici, a gare e campionati;
-
l’organizzazione
di
gare, campionati, congressi e festival, nonché
l’attuazione di tutte le attività, anche
ricreative e
culturali, correlate allo scopo sociale.
L’Associazione
potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari,
finanziarie e
commerciali, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al
raggiungimento delle sopradette finalità.
L’Associazione
intende
affiliarsi alla Federazione Sportiva Italiana Fidal,riconosciuta dal
CO.N.I. e i cui statuti e regolamenti si impegna sin d’ora a
rispettare e far rispettare ai propri associati.
La
durata dell’Associazione è indeterminata.
ART.
3 – Organi della Associazione
Gli
organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci
ed il
Consiglio Direttivo.
ART.
4 – Soci
Possono
far parte dell’Associazione tutti coloro che ne facciano
domanda
e
siano in possesso dei requisiti più avanti specificati, e
vengano
accettati dagli organi sociali secondo la procedura di cui al
successivo articolo 5.
I
Soci hanno diritto all’accesso all’Associazione,
all’uso delle
strutture sportive e ricreative disponibili, all’uso di
attrezzature sociali.
I
Soci partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal
presente statuto e sono impegnati al rispetto dello statuto stesso e
dei regolamenti sociali.
I
Soci sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative
stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal
Consiglio Direttivo per l’uso di particolari strutture e/o
attrezzature sociali, nonché per la partecipazione a
specifiche
attività dell’Associazione , quali a titolo
meramente
esplicativo:
corsi collettivi, incontri di formazione e aggiornamento, lezioni
private e congressi.
I
Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci
Benemeriti, Soci Sostenitori, Soci Atleti e Soci Tecnici.
Sono
Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale
stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse
attività
promosse dall’Associazione. I Soci Ordinari hanno diritto di
voto
nelle assemblee sociali.
I
Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati
dall’Assemblea
dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze
acquisite nei riguardi dell’Associazione o per meriti
sportivi.
La
nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della
quota
annuale, ma non il diritto al voto nelle assemblee sociali. Tra gli
associati benemeriti l’Assemblea può nominare un
Presidente
Onorario dell’Associazione.
Sono
Soci Sostenitori coloro che per spirito di supporto
all’attività
sportiva svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi
istituzionali, versano spontaneamente una quota, quale erogazione
liberale, a favore dell’Associazione. I Soci Sostenitori,
quali
semplici benefattori non soggetti a specifica contribuzione, non
hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.
Sono
Soci Atleti coloro che svolgono attività agonistica o
preagonistica: a giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci Atleti
possono venire
esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.
I
Soci Atleti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.
Sono
Soci Tecnici coloro che per conto dell’Associazione svolgono
attività di istruzione nell’ambito delle
specialità
sportive
praticate nell’Associazione stessa.
I
Soci Tecnici hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.
Tutti
i Soci sono tenuti all’osservanza dei regolamenti sociali in
vigore.
Tutti
i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere
compiutamente informati dello Statuto e delle attività
svolte
dall’Associazione.
Sono
altresì informati circa i rischi connessi
all’esercizio
della
pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche
dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi
ai quali sono destinate.
L’attività
di volontariato dei Soci nell’ambito
dell’Associazione non
può
essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;
l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti,
può
rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.
La
qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Le
quote associative non sono trasmissibili.
Le
cariche sociali non danno diritto al alcun compenso.
ART.
5 – Ammissione dei Soci
Per
ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà:
A)
Presentare domanda di ammissione, eventualmente controfirmata da un
genitore o da chi ne fa le veci se minore; tale domanda
dovrà
essere
approvata dal Consiglio Direttivo;
B)
Pagare la tassa di
ammissione stabilita.
Il
Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le
finalità dell’Associazione, di accettare il
presente
Statuto e
l’eventuale regolamento sociale.
L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato, salvo il
diritto
di
recesso con dimissioni in qualunque momento.
ART.6
– Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti
disciplinari
La
qualifica del Socio si perde:
A)
per dimissioni (recesso), che devono essere presentate per iscritto
al Consiglio Direttivo (per i Soci Atleti tale disposizione
è
subordinata alle norme federali vigenti);
B)
per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro
il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome
del sodalizio dentro e fuori dell’Associazione, o che con la
sua
condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la
radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun
genere,
o
al rimborso della quota eventualmente già pagata;
C)
per morosità nel pagamento della quota o di altre
obbligazioni
contratte con l’Associazione.
Il
Socio che non rinnova la propria adesione nel termine di trenta
giorni dalla scadenza annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per
il rinnovo del tesseramento, perde automaticamente la qualifica di
Socio.
L’eventuale
rinnovo oltre tale termine è subordinato
all’accettazione
da parte
del Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in
persona
del Presidente in carica, nei confronti dei Soci morosi per ottenere
il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte
con l’Associazione.
A
carico dei Soci il Consiglio Direttivo può adottare i
seguenti
provvedimenti:
A)
l’ammonizione;
B)
la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a
tempo determinato;
C)
la radiazione.
ART.7
– Assemblee
L’Assemblee
dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.
La
convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire a cura
del
Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, entro il mese di
giugno di ciascun anno.
La
convocazione dell’Assemblea oltre che dal Consiglio
Direttivo,
può
essere richiesta da un decimo dei Soci aventi diritto al voto, i
quali dovranno avanzare domanda al Presidente
dell’Associazione
proponendo l’ordine del giorno.
In
tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro
trenta
giorni
dalla richiesta.
La
convocazione dell’Assemblea Ordinaria o straordinaria dei
Soci
è
effettuata con avviso esposto all’albo sociale contenente
l’ordine
del giorno, almeno 15 giorni prima.
L’Assemblea
Ordinaria delibera in ordine a:
1.
Rendiconto consuntivo dell’esercizio e
dell’eventuale
Bilancio
Preventivo;
2.
Nomina del Consiglio Direttivo;
3.
Su qualsiasi altro argomento all’Ordine del Giorno, non
riservato
dal presente statuto o dalla legge alla competenza
dell’Assemblea
Straordinaria.
L’Assemblea
Straordinaria delibera in ordine a:
1.
Proposte di modifica al presente statuto;
2.
Proposta di scioglimento dell’Associazione e devoluzione del
patrimonio: in sede di deliberazione dello scioglimento,
l’assemblea
nomina uno o più liquidatori anche tra i non Soci,
precisandone
i
poteri e compiti;
3.
Su ogni altro argomento posto all’Ordine del Giorno
riservatole
dalla legge o dal presente statuto.
Potranno
prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie
dell’Associazione, valide qualunque sia il numero dei
presenti
trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tutti i Soci in
regola
con il versamento delle quote sociali alla data di convocazione
dell’Assemblea.
Hanno
diritto di voto i Soci che abbiano compiuto gli anni diciotto.
Le
Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in
sua assenza da altro Socio nominato dall’Assemblea a
maggioranza
dei presenti aventi diritto al voto.
Il
Presidente dell’Assemblea chiama un Socio a fungere da
Segretario
e
può nominare due Scrutatori.
Di
ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle
deliberazioni assembleari.
ART.8
– Il Consiglio Direttivo
La
Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto
da un
minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti
dall’Assemblea fra i Soci di età superiore a
diciotto
anni. In
caso di parità di voti risulta eletto il più
anziano per
iscrizione
alla Associazione.
Per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente
convoca
Assemblea Ordinaria che si tiene nell’ultimo anno di mandato
dal
Consiglio Direttivo in carica, entro il mese di novembre.
I
membri eletti dall’Assemblea nominano nel loro ambito il
Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
Il
Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Se
nel corso del quadriennio viene a mancare la maggioranza dei
consiglieri in carica, il Presidente convoca l’Assemblea per
l’elezione di un nuovo Consiglio.
Le
sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti
e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa.
In
caso di parità di voti quello del Presidente è
decisivo.
Di ogni
Consiglio dovrà essere redatto il verbale firmato dal
Presidente
e
dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo.
Ogni
componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive
risulti assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si rende
decaduto dalla carica.
E’
fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo del sodalizio di
ricoprire le medesime cariche sociali in altre società e
associazioni nell’ambito della medesima federazione sportiva
o
disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero
nell’ambito
della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione
sportiva.
ART.9
– Attività e Poteri del Consiglio
Direttivo
Il
Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.
Potrà
riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un
terzo dei Consiglieri.
Sono
compiti del Consiglio Direttivo:
A)
Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei
Soci;
B)
Adottare provvedimenti disciplinari;
C)
Determinare le tariffe dei diversi servizi, curare gli affari di
ordine amministrativo, assumere e licenziare personale dipendente,
stipulare Contratti di Collaborazione, conferire mandati di
consulenza;
D)
Approvare il programma sportivo dell’Associazione e quello
per la
preparazione tecnica degli atleti;
E)
Costituire le varie Sezioni Sportive per le attività
sportive
comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le
modalità
di iscrizione, nominare i direttori sportivi;
F)
Deliberare la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
G)
Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede
sociale e dei regolamenti interni;
H)
Stabilire le norme per l’uso degli impianti sportivi e del
materiale tecnico;
I)
Decidere su tutte le questioni che interessano l’Associazione
e i
Soci; inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà, in
particolari
e
motivate situazioni di singoli Soci, di sollevare gli stessi in tutto
o in parte, anche solo temporaneamente, dall’obbligo del
versamento
della quota associativa;
J)
Curare il buon andamento finanziario dell’Associazione;
K)
Aprire rapporti con gli Istituti Bancari, sottoscrivere contratti per
mutui e finanziamenti;
L)
Deliberare quant’altro necessario per il buon funzionamento
dell’Associazione.
ART.10
– Il Presidente
Il
Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige
l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
ART.
11 – Risorse economiche
L’Associazione
trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività da:
A)
Quote degli associati:
B)Contributi
versati dai Soci per l’utilizzazione di specifiche strutture
ed
attrezzature sportive e per la frequenza o partecipazione a
specifiche attività organizzate dal sodalizio;
C)
Contributi di privati:
D)
Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
E)
Contributi di organismi internazionali;
F)
Donazioni o lasciti testamentari;
G)
Rimborsi derivanti da convenzioni;
H)
Entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
I)
Locazione di beni immobili e mobili di proprietà
dell’Associazione;
J)
Da ogni entrata che concorre ad incrementare l’attivo in
conformità
a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni
sportive.
E’
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di
gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il
patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per
qualunque
causa, verrà devoluto ad altra associazione con
finalità
sportive
dilettantistiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.12
– Esercizio sociale
L’esercizio
sociale inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Il
rendiconto economico e finanziario dell’esercizio sociale
deve
essere presentato, a cura del Consiglio Direttivo,
all’Assemblea
dei Soci entro il mese di giugno dell’anno successivo per
l’approvazione.
ART.13
– Vincolo di Giustizia e Collegio Arbitrale
Con
l’affiliazione alla Federazione Italiana Fidal. Sportiva,
l’Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai
propri
associati le disposizioni statutarie e regolamentari proprie della
Federazione, con conseguente devoluzione ai propri organi di
giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra
gli associati o tra questi e l’Associazione. E’
tuttavia
obbligo
delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia
nell’ambito dell’Associazione attraverso la
costituzione di
un
collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle
parti in litigio e il terzo di comune accordo tra i primi due
nominati.
ART.14
– Completezza dello Statuto
Per
tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno
applicabili le disposizioni del Codice Civile in materia di
associazioni private non riconosciute.
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